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Provincia di Chieti - Testata per la stampa

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Lavoro in Italia

Il lavoro in Italia può essere principalmente di due tipi:

  • Subordinato;
  • Autonomo.

LAVORO SUBORDINATO

Il datore di lavoro può essere italiano, comunitario o straniero (ovviamente regolarmente soggiornante). La procedura ha 4 passaggi:

1) Il datore di lavoro deve:

Presentare un'apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro (bisogna usare l'apposita modulistica predisposta dal Ministero del Lavoro in occasione dell'emanazione di ciascun decreto flussi).
La richiesta deve essere inviata, utilizzando i moduli ufficiali, tramite gli uffici postali abilitati allo Sportello Unico per l'immigrazione competente per il territorio in cui si svolgerà l'attività lavorativa, o dove ha sede il datore di lavoro oppure dove ha sede legale l'azienda che presenta la richiesta nominativa.
La richiesta di autorizzazione al lavoro deve contenere:

  • le complete generalità del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la sua denominazione e sede (se si tratta di lavoro a domicilio le complete generalità del datore di lavoro committente);
  • le complete generalità del lavoratore straniero;l'impegno di assicurare al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o quelli comunque applicabili;
  • nel caso di lavoro domestico, la retribuzione mensile non deve essere inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale;
  • autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
  • l'impegno da parte del datore di lavoro a garantire un alloggio idoneo, e l'impegno alle spese del viaggio di ritorno del lavoratore nel Paese di provenienza;
  • l'impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro.

Alla richiesta devono essere allegati:

  • copia del documento di identità del datore di lavoro (se extracomunitario anche copia del permesso di soggiorno);
  • copia del passaporto del cittadino extracomunitario residente all'estero.

Lo Sportello Unico per l'immigrazione deve rilasciare l'autorizzazione al lavoro, il cd. Nulla osta, entro 40 giorni dal ricevimento della domanda.
Dopo aver verificato le condizioni lavorative offerte allo straniero dal datore di lavoro, l'esistenza di espulsioni o condanne penali a carico del lavoratore. e dietro eventuale presentazione della documentazione richiesta al datore di lavoro lo Sportello Unico per l'immigrazione rilascia l'autorizzazione al lavoro nell'ambito della quota prevista dal decreto sui flussi. In via telematica trasmette alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare il nulla osta al lavoro.

2) Lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro:

Dopo il rilascio del nulla osta al lavoro lo Sportello Unico convoca con lettera raccomandata il datore di lavoro per il ritiro del nulla osta e la firma del contratto di lavoro.
Il datore deve recarsi il giorno dell'appuntamento con:

  • Marca da bollo da 14.62;
  • Lettera di convocazione dello Sportello Unico;
  • copia del documento del datore di lavorocertificato di idoneità alloggiativa se richiesto dallo Sportello Unico.

All'appuntamento il datore ritira il nulla osta in originale e firma il contratto di lavoro in tre copie. Tale contratto rimane presso gli uffici dello Sportello Unico poiché dovrà essere sottoscritto dal lavoratore straniero al momento del suo ingresso in Italia.

3) Richiesta visto di ingresso per lavoro.

Il datore di lavoro deve inviare il nulla osta al lavoro in originale (è consigliabile tenere comunque una copia) al cittadino extracomunitario, documento necessario per la richiesta del visto di ingresso per lavoro.
Il cittadino straniero, previo appuntamento con la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, presenta richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, allegando il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico e copia del passaporto in corso di validità.
Attenzione! L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio. La Rappresentanza diplomatica italiana deve rilasciare il visto di ingresso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

4) Ingresso in Italia:

Il lavoratore straniero deve recarsi allo Sportello Unico competente, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, per firmare il contratto di soggiorno per motivi di lavoro portando la documentazione riguardante l'idoneità dell'alloggio (qualora richiesta) e il passaporto munito di visto.
Al lavoratore vengono rilasciate due copie originali del contratto di soggiorno per lavoro (una va data al datore di lavoro).
Lo Sportello Unico consegna al lavoratore i moduli già compilati e la busta per la richiesta del permesso di soggiorno tramite gli uffici postali, in virtù della nuova procedura di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno.
Il lavoratore deve quindi recarsi presso un ufficio postale abilitato e inviare la busta con i moduli compilati allegando copia del passaporto con il visto, copia del nulla osta al lavoro, copia del contratto di lavoro e del documento del datore di lavoro, la marca da bollo da 14.62 e l'attestato di pagamento di 27.50 euro per il soggiorno elettronico.
L'operatore dell'Ufficio postale rilascia al lavoratore l'assicurata postale munità di particolari codici di sicurezza che sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il vecchio "cedolino" che rilasciava la Questura.
Tale assicurata legittima da subito il lavoratore ad iniziare a lavorare prima di avere materialmente il permesso di soggiorno.
Attenzione! Il datore di lavoro deve comunque effettuare tutte le comunicazioni di legge per l'assunzione del lavoratore a Centro per l'Impiego, Inps e Inail.
Non esiste più l'obbligo di comunicare l'avvenuta assunzione di un lavoratore straniero alla autorità di Pubblica Sicurezza.

LAVORO AUTONOMO

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo è soggetto alla disciplina dei flussi di ingresso secondo un contingente stabilito dal Governo ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 286/98.
Un cittadino extracomunitario che intende, quindi, esercitare un'attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero che intenda costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve innanzitutto attendere l'emanazione del decreto flussi per presentare la richiesta del visto di ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di residenza.
Attenzione! L'esercizio di una di tale attività è subordinato non solo all'emissione del decreto flussi ma anche alle categorie che lo stesso decreto flussi individua di volta in volta (es. negli ultimi 4 anni sono stati esclusi, tra altri casi, gli ingressi per motivi di lavoro ai collaboratori a progetto, a soci di società cooperative).

REQUISITI: Il cittadino straniero che intenda svolgere in Italia un'attività di tipo autonomo/imprenditoriale deve ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 286/98:

  • disporre delle risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia e essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività (es. iscrizione albi, registri, ecc.);
  • disporre di una idonea sistemazione alloggiativa;
  • disporre di un REDDITO ANNUO, proveniente da fonti lecite, di un importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

PROCEDURA:Il cittadino extracomunitario deve seguire una procedura dettagliata per l'ottenimento del nulla osta dalla Questura, presupposto essenziale per la richiesta del visto di ingresso per lavoro autonomo.
Nel caso si trovi già in Italia per altre ragioni (es. turismo o affari) può personalmente presentare le richieste ai diversi uffici, altrimenti potrà seguire tutta la procedura un procuratore munito di apposita delega.

1) Richiesta della Dichiarazione che non sussistano motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio.

Nel caso in cui si intende svolgere una delle attività per le quale sono richieste delle autorizzazioni, licenze o l'iscrizione ad appositi registri o albi, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia ed ogni altro tipo di adempimento amministrativo. l'autorità amministrativa competente al rilascio di tale dichiarazione, che può essere richiesta anche tramite un procuratore munito di apposita delega, è:

  • MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA per le seguenti attività professionali: Agenti di cambio, Agronomi e Dottori Forestali, Agrotecnici, Architetti, Assistenti sociali, Attuari, Avvocati, Biologi, Chimici, Dottori commercialisti, Consulenti del lavoro, Geologi, Geometri, Giornalisti, Ingegneri, Psicologi, Ragionieri e periti commerciali, Revisori contabili, Tecnologi alimentari, Periti agrari, Periti industriali. Requisito fondamentale per il rilascio di detta dichiarazione sarà il riconoscimento del titolo professionale;
  • CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA) (competente anche per le attività soggette ad iscrizione in albi, registri o elenchi che vengono tenuti dalla stessa) per le cd attività libere, per le quali non è prevista l'iscrizione ad albi o titoli autorizzatori;
  • MINISTERO DELLA SALUTE per le professioni sanitarie.

Attenzione! Per esercitare una professione, è necessario il previo riconoscimento del titolo professionale quando questo è stato conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea. Per quanto concerne l'esercizio di una professione sanitaria, anche a carattere occasionale, è richiesto il preventivo riconoscimento da parte del Ministero della Sanità. Per le professioni sottoposte alla vigilanza del Ministero della Giustizia, il procedimento di riconoscimento del titolo avviene presso la direzione generale degli Affari Civili - Ufficio VII - Reparto Internazionale, in base ai criteri di cui alle direttive 89/48 e 92/51/CEE che già disciplinano la materia per i cittadini comunitari.

2) Richiesta dell'attestazione dei parametri finanziari di riferimento.

Attestazione della Camera di commercio competente per territorio dei parametri riguardanti la disponibilità delle risorse occorrenti per l'esercizio dell'attività che si vuole intraprendere (l'attestazione dell'autorità competente e quella della Camera di commercio sono richieste anche agli stranieri prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni).
Tale attestazione non è altro che una dichiarazione che riporta quali e quante risorse finanziarie occorre possedere per l'esercizio di una determinata attività autonoma o imprenditoriale.
Questa dichiarazione è rilasciata:

  • dal competente Ordine professionale nel caso di attività che richiedono il rilascio di un titolo abilitativo o autorizzatorio;
  • dalla Camera di Commercio (CCIAA) del luogo in cui l'attività verrà svolta, nel caso in cui si tratti di un'attività che non richieda il rilascio di un titolo abilitativo o autorizzatorio

La Camera di Commercio non è tenuta a verificare l'effettiva disponibilità delle risorse economiche e non è tenuta al rilascio dell'attestazione dei parametri finanziari nei seguenti casi:

  • nel caso di possesso, da parte dello straniero, di "titolo" di subentro in una attività imprenditoriale già avviata. In tal caso la Camera rilascerà una specifica attestazione relativa alla validità ed idoneità di detto "titolo" ai fini del subentro dell'interessato nell'esercizio dell'attività indicata. Tale attestazione sostituisce quella relativa ai parametri finanziari;
  • nel caso di consulenti anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • nel caso in cui il lavoro autonomo che si intende esercitare consista nella collaborazione ad imprese iscritte al Registro Imprese già attive in Italia, da parte di soggetti che rivestono cariche sociali o soci prestatori d'opera di società o cooperative;
  • nel caso di stranieri in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi che consentono l'esercizio di attività lavorativa.

I criteri utilizzati per la definizione dei parametri variano a seconda della natura dell'attività e si basano sulla valutazione di eventuali:

  • costi per immobili (acquisto o locazione);
  • costi per macchinari ed impianti;
  • costi per attrezzature;
  • costi diversi (contratti di fornitura - scorte).

Tali parametri devono attestare la disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.
N.B. Le dichiarazioni devono avere una data non anteriore a tre mesi dalla richiesta del visto di ingresso.

3) Richiesta di nulla osta in Questura.

In presenza di queste condizioni, il cittadino straniero deve richiedere alla Questura territorialmente competente, il NULLA OSTA PROVVISORIO AI FINI DELL'INGRESSO.
Tale nulla osta dovrebbe essere rilasciato entro 20 gg dalla data di ricevimento dell'istanza.
Per ottenere il nulla osta al lavoro da parte della questura occorre esibire:

  • LA DICHIARAZIONE CHE NON SUSSISTONO MOTIVI OSTATIVI AL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO O AUTORIZZATORIO: attestazione dell'autorità competente, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata anche al procuratore, che dichiari che non sussistono motivi che impediscono il rilascio dell'autorizzazione, licenza o nulla osta o iscrizione in un apposito registro o albo prevista per lo svolgimento della specifica attività professionale da svolgere. Come detto, per l'esercizio di una professione è necessario il riconoscimento del titolo professionale straniero conseguito in un paese non appartenente all'Unione Europea: per la professione sanitaria è competente il Ministero della Salute, per le altre professioni il Ministero della Giustizia;
  • L'ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI FINANZIARI DI RIFERIMENTO: attestazione della Camera di commercio competente per territorio dei parametri riguardanti la disponibilità delle risorse occorrenti per l'esercizio dell'attività che si vuole intraprendere (l'attestazione dell'autorità competente e quella della Camera di commercio sono richieste anche agli stranieri prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni);
  • Documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa in Italia.

4) Richiesta visto per lavoro autonomo.

Una volta ottenuto il nulla osta all'ingresso, il cittadino straniero DEVE RICHIEDERE ALLA RAPPRESENTAZIONE DIPLOMATICA O CONSOLARE ITALIANA IL VISTO DI INGRESSO PER LAVORO AUTONOMO. La Rappresentanza verificherà anche la sussistenza della quota nell'ambito del decreto flussi.
Per la richiesta del visto occorre produrre i seguenti documenti:

  • formulario per la domanda del visto d'ingresso;
  • fotografia recente in formato tessera;
  • documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
  • a seconda del tipo di attività:
  •  ** Nel caso di libero professionista: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione preposta alla concessione della eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione, o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli Enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali;
  •  ** Nel caso di imprenditore, commerciante, artigiano: Attestazione dei parametri finanziari di riferimento; Nel caso di titolare di contratto per prestazione d'opera, consulenza: ü copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese (società di capitali), o dell'ultima dichiarazione dei redditi (società di persone o impresa individuale), dal quale risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso;
  • certificato di iscrizione della società attiva da almeno tre anni nel registro delle imprese (nel caso di contratto con impresa italiana), o analoga attestazione, vidimata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente (nel caso di contratto con committente estero);
  • copia della dichiarazione di responsabilità, già rilasciata o inviata dal committente italiano (o dal suo legale rappresentante) alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro, con la quale si indichi che in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
  • disponibilità di un alloggio idoneo dimostrabile secondo una delle seguenti modalità: - contratto di acquisto o locazione di un immobile; dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968, n.15;
  • dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo, corrispondente ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  • di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
  • Nulla Osta in originale della Questura territorialmente competente.

Le Rappresentanze diplomatiche o consolari possono richiedere al cittadino extracomunitario documenti aggiuntivi per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo.

5) Una volta entrati in Italia.

Una volta effettuato l'ingresso in Italia, il cittadino straniero DOVRÀ, ENTRO 8 GIORNI LAVORATIVI, presentare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo utilizzando gli appositi Kit e inviandoli per mezzo dell'Ufficio postale.

 
 

Data Ultima Modifica:
16 Giugno 2011