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Con L.R. 17 luglio 2007, n° 24 "Disciplina delle autorizzazioni dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità",la Regione Abruzzo ha delegato alle Province le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità.
La Provincia di Chieti, quindi, per quanto di competenza, si occupa anche del rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti incondizione di eccezionalità di cui al comma 6 dell'art. 10, al comma 8 dell'art. 104 ed al comma 3 dell'art.114 del D.Lgs. 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada).
Ai sensi dell'art. 2) della citata L.R. n° 24/2007, le autorizzazioni sono rilasciate dalla Provincia nel cui territorio ha sede legale la ditta richiedente o, qualora la predetta ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.
Qualora il percorso indicato dalle ditte richiedenti interessi strade di più Enti l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione dei nulla osta di competenza degli Enti stessi.
L'autorizzazione è unica, ha valore per l'intero territorio regionale ed è rilasciata nel rispettoe secondo le modalità previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992 (Nuovo Codice dellaStrada) e D.P.R.16 dicembre 1992 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione) e loro successive modifiche ed integrazioni.
Le autorizzazioni al transito per i veicoli e trasporti eccezionali possono essere dei seguenti tipi:
-Periodiche : hanno validità per un numero indefinito di viaggi da effettuare in un periodo di tempo determinato ;
-Multiple : hanno validità per un numero definito di viaggi da effettuare in periodo di tempo determinato;
-Singole : hanno validità per un singolo viaggio da effettuare in un periodo di tempo determinato;
Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici (fino a ventiquattro mesi per le macchine agricole).Tali autorizzazioni sono rinnovabili su domanda da presentare in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni a condizione che tutti i dati del veicolo, del carico e del percorso rimangano invariati.
Le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo non posson oessere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi sei e mesi tre.
Tali autorizzazioni, se non scadute, possono essere prorogate una sola volta, a domanda dell'interessato da presentare in carta semplice, per un periodo non superiore a quello originariamente concesso.
Suggerimenti per la presentazione dell'istanza
L'invio dei documenti relativi alle pratiche di Trasporti Eccezionali e le comunicazioni con il personale addetto all'espletamento dell'istruttoria devono obbligatoriamente essere inviate con indirizzo di posta elettronica certificata alla PEC della Provincia di Chieti all'indirizzo protocollo@pec.provincia.chieti.it in quanto con decreto n. DP -22 del 05/03/2020 il presidente della Provincia ha disposto l'adeguamento del Sistema documentale dell'Ente, al fine di garantire un corretto flusso della corrispondenza in arrivo ed in uscita.
Al fine di agevolare gli operatori addetti all'assegnazione della posta in arrivo, nonché successivamente per un più rapido esame delle pratiche e successiva archiviazione delle stesse, si invita ad effettuare una scansione di tutte le pagine della domanda e di tutti gli allegati generando un unico file. La scansione deve essere effettuata in formato PDF
Nell'oggetto della e-mail riportare dati chiari e precisi, come da esempio sottoelencato:
OGGETTO: - T.E._ 1- nome dell'impresa_ 2 - targa del veicolo - 3 - indicare il tipo di veicolo interessato (se agricolo, mietitrebbiatrice, mezzo d'opera, veicolo speciale...).
Nel corpo del messaggio descrivere in modo dettagliato ciò che si intende richiedere o comunicare.
I modelli sono scaricabili dal sito internet della Provincia di Chieti all'indirizzo:
http://www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8816 sezione "TRASPORTI ECCEZIONALI".
L'istanza deve essere compilata in ogni sua parte, tenuto conto che le dichiarazioni sostitutive in essa contenute sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 (T.U. sulla documentazione). Eventuali variazioni, correzioni e/o integrazioni alle dichiarazioni rese nell'istanza, devono essere obbligatoriamente effettuate da chi la sottoscrive sempre con dichiarazione sostitutiva da inviare al protocollo
Si avvisa inoltre, che la mancata compilazione di una o più parti della modulistica, nonché degli allegati, comporta automaticamente la sospensione dell'istruttoria dell'istanza.
Si informa che il costo delle marche da bollo possono essere versate mediante Mod. F 23 a favore dell'Agenzia delle Entrate.
E' obbligo del titolare dell'autorizzazione accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, la percorribilità delle strade o tratti di strade oggetto dell'autorizzazione (consultare anche ordinanze).
E' facoltà dell'ente concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando non risulti compatibile con la conservazione della struttura stradale, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
- Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. del 30 aprile 1992, n° 285;
- Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;
- Legge Regionale 17 luglio 2007, n° 24.
L'ufficio ha sede in Corso Marrucino, 97 66100 Chieti
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Data Ultima Modifica:
28 Marzo 2024