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Provincia di Chieti - Testata per la stampa

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Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati

Sanzione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali

L'art. 47 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, prevede sanzioni per la mancata pubblicazione di determinati dati:

  • Art. 47 Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici In vigore dal 23 giugno 2016 1.La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
  • 1-bis.La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.
  • 2.La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
  • 3.Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dallalegge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Il 16 novembre 2016, l'ANAC ha approvato il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio.

Ad oggi, non sono state applicate sanzioni alla Provincia di Chieti.

 
 

Data Ultima Modifica:
22 Giugno 2023