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Provincia di Chieti - Testata per la stampa

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TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI - L.R. 78/1978

In base alla L.R. 78/78, al fine favorire il diritto allo studio, le province assicurano i servizi di trasporto e assistenza didattica specialistica agli studenti portatori di handicap che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, trasferendo le risorse finanziarie necessarie ai Comuni/Eas che erogano materialmente i servizi. Il servizio è disciplinato da apposito Regolamento, approvato con D.C.P. n. 37 del 29/05/2008.

CHI FA COSA
Il servizio di trasporto è fornito dal Comune/EAS in cui risiede il ragazzo portatore di Handicap.
L'assistenza scolastica qualificata compete al Comune in cui ha sede l'istituto scolastico frequentato dallo studente.

REQUISITI E MODALITA' PER ACCEDERE AL SERVIZIO
Per l'assistenza scolastica specialistica devono sussistere le seguenti condizioni:

  • iscrizione ad un istituto scolastico secondario di secondo grado che a sede in un comune del territorio provinciale;
  • handicap dello studente, ai sensi dell'art. 3 L. 104/1992, certificato dalla ASL competente oppure handicap visivo, in situazione di ipovedenza grave certificato dalla competente ASL ai sensi della L. 138/2001;
  • indicazione specifica nel Profilo Dinamico Funzionale di un educatore scolastico di tipo specialistico (assistente per l'autonomia e la comunicazione);

Per il trasporto scolastico devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • residenza dello studente in uno dei Comuni della Provincia;
  • handicap dello studente, ai sensi dell'art. 3 L. 104/1992 dal quale si evinca che lo studente non è autosufficiente ed è affetto da patologia che non gli consente il trasporto con i mezzi pubblici ordinari;
  • iscrizione presso un istituto scolastico superiore di secondo grado del territorio.


A CHI RIVOLGERSI
PER RICHIEDERE IL SERVIZIO
Per il servizio di trasporto è necessario rivolgersi al comune di residenza che verifica la sussistenza dei presupposti.
All'assistenza scolastica specialistica provvede invece l'istituto scolastico che, verificati i presupposti, provvede ad inoltrare la richiesta al Comune competente ovvero quello in cui ha sede l'istituto scolastico.

ADEMPIMENTI
Per ottenere l'assegnazione delle risorse necessarie allo svolgimento dei servizi, i Comuni (o gli EAS) in cui risiedono i ragazzi diversamente abili che frequentano le scuole secondarie di secondo grado e i Comuni (o o gli EAS) in cui hanno sede gli istituti scolastici di secondo grado frequentati da tali studenti diversamente abili trasmettono, ogni anno, alla Provincia entro il 20 giugno, apposita previsione degli interventi da attuare nell'anno solare successivo, corredata da piano finanziario, utilizzando apposito modello predisposto dalla Provincia.

Le programmazioni pervenute sono raccolte nel piano provinciale annuale degli interventi ex l.r. 78/78 che la Provincia, previa approvazione con delibera di Giunta, è tenuta a trasmettere alla Regione Abruzzo entro il 30 giugno di ciascun anno.

Tale adempimento è il presupposto indispensabile per individuare l'entità complessiva delle risorse da stanziare per garantire i servizi e per ottenere la quota di cofinanziamento regionale, che negli ultimi anni si è attestata mediamente nella percentuale del 18% della spesa effettivamente sostenuta allo scopo.

I Comuni/Eas che attuano i servizi sono tenuti, inoltre, a predisporre apposito rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione degli stessi, sulla base del modello predisposto dalla Provincia, e a trasmetterlo alla stessa entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Sulla base dei rendiconti pervenuti, la Provincia, a sua volta, elabora il rendiconto annuale che invia alla Regione Abruzzo entro il 31 gennaio. Sulla base dei rendiconti trasmessi, la Regione liquida il contributo spettante ad ogni Provincia per l'anno solare a cui la rendicontazione si riferisce.

Oltre agli adempimenti descritti sussiste comunque l'obbligo in capo ai Comuni/Eas che erogano i servizi di informare periodicamente la Provincia su eventuali variazioni del numero degli studenti e di comunicare, in ogni caso, qualsiasi circostanza sopravvenuta che incida sulla spesa inizialmente prevista (es.: esperimento nuove procedure d'affidamento, aumento/diminuzione numero di ore di assistenza scolastica agli studenti, ecc.).

MODULISTICA
:


NORMATIVA:

 
 

Data Ultima Modifica:
13 Luglio 2016