1. Contenuto della pagina
  2. Menu principale di navigazione
  3. Menu di sezione
Provincia di Chieti - Testata per la stampa

Contenuto della pagina

Rendiconti gruppi consiliari provinciali

L'Art. 28 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 disciplina la pubblicita'  dei  rendiconti  dei  gruppi  consiliari   regionali   e  provinciali:

  • Art. 28 Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
  • In vigore dal 23 giugno 2016
  • 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo. 
  • 2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

La Provincia di Chieti non ha assegnato risorse ai gruppi consiliari. Non vi sono, pertanto, rendiconti da pubblicare.

 
 

Data Ultima Modifica:
21 Dicembre 2016