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Provincia di Chieti - Testata per la stampa

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Trasporto merci in Conto Terzi - Adeguamento della idoneità finanziaria

 

Polizza di Responsabilità del Vettore Stradale

Nel ricordare che il 4 dicembre 2012 scade il termine per la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria per l'iscrizione l'adeguamento dell'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori Cose per Conto Terzi, si comunica che la Direzione Generale per il Trasporto Stradale del'Intermodalità del Ministero dei Trasporti ha emanato, con Circolare prot.26326 del 26.11.2012, disposizioni relative alla dimostrazione del requisito predetto.
 
Sulla base di dette disposizioniil Ministero ha acconsentito, in via assolutamente transitoria ed in attesa della predisposizione di specifica polizza di assicurazione professionale prevista dalla normativa da parte dell'imprese operanti nel settore assicurativo, la dimostrazione del requisito di idoneità professionale mediante attestazione di vigenza di polizza di responsabilità del vettore stradale,previamente convalidata dalla compagnia assicurativa, in quanto strumento comunque inerente al contratto di trasporto stesso e collegato alla responsabilità ex articolo 1693 codice civile esistente in capo al vettore.
 
Con la stessa Circolare di cui sopra, ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria, il Ministero ha altresì dato le seguenti disposizioni:

  • non può ritenersi conforme ai principi normativi in materia di accesso alla professione di autotrasportatore l'eventuale cumulodei mezzi di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria;
  • non possono essere accettate polizze assicurative o attestazioni di polizze assicurative rilasciate da compagnie estere non in regola con la disciplina europea e nazionale in materia assicurativa ovvero non contenenti gli elementi richiesti ai fini della validità dell'attestazione stessa;
  • non possono essere accettate fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative già previste obbligatoriamente acarico delle imprese di trasporto che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  • non possono essere accettate polizz eassicurative obbligatorie di responsabilità civile, in quanto previste obbligatoriamente dall'articolo 122 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
  • non possono essere accettate fideiussioni o attestatidi fideiussione rilasciati da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex articolo 106 T.U.B. che non risultino abilitati dalla Banca d'Italia al rilascio delle specifiche tipologie di garanzie richieste per la dimostrazione del predetto requisito;
  • non possono essere accettate garanzie rilasciate dai confidi, i quali, anche per espressa indicazione della Banca d'Italia, non sono abilitati al rilascio delle garanzie nei confronti del pubblico.

Pregasi, pertanto, gli utenti del Servizio Trasporti -Ufficio Trasporti Cose per Conto Terzi di tener presente le disposizioni sopra illustrate all'atto della presentazione delle istante di nuova iscrizione o di adeguamento dell'iscrizione all'Albo Autotrasportatori Cose per Conto Terzi.   

Materiale utile

Si allega di seguito la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot num 0026326-26/11/2012-uscita

Per leggere e scaricare il documento fare doppio clik sul link e si aprirà in una nuova pagina il file in formato PDF

 
 

Data Ultima Modifica:
15 Agosto 2022