Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell'ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.
Citando proprio l'art. 1 della suddetta L. n. 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto avente la funzione di " tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".
Vai a questo link per la L. 9 GENNAIO 2004 N. 6.
I legittimati a richiedere l'applicazione dell'AdS sono il beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici o privati.
Il Giudice tutelare provvede alla nomina dell'Amministratore di sostegno con apposito decreto motivato immediatamente esecutivo nel quale vengono plasmati i poteri dello stesso.
L'Albo degli Amministratori di sostegno è strutturato come elenco nominativo alfabetico dei soggetti qualificati e disponibili ad assumere tale incarico,per ciascuno dei quali sono riportate specifiche informazioni.
L'avvenuto inserimento nell'elenco non attribuisce automaticamente il diritto a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno.
Le persone interessate devono presentare apposita domanda alla Regione a in cui è compreso il proprio Comune di residenza redatta utilizzando il modello sottostante da indirizzare alla Regione Abruzzo - Dipartimento Salute e Welfare, Via Conte di Ruvo, n. 74 - 65122 Pescara.