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Provincia di Chieti - Testata per la stampa

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Amministratore di sostegno

L. 9 gennaio 2004 n. 6

Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell'ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.
Citando proprio l'art. 1 della suddetta L. n. 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto  avente la funzione di " tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".
Vai a questo link per la L. 9 GENNAIO 2004 N. 6.

Beneficiari

I legittimati a richiedere l'applicazione dell'AdS sono il beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici o privati.

Nomina

Il Giudice tutelare provvede alla nomina dell'Amministratore di sostegno con apposito decreto motivato immediatamente esecutivo nel quale vengono plasmati i poteri dello stesso.

Struttura dell'albo

L'Albo degli Amministratori di sostegno è strutturato come elenco nominativo alfabetico dei soggetti qualificati e disponibili ad assumere tale incarico,per ciascuno dei quali sono riportate specifiche informazioni.
L'avvenuto inserimento nell'elenco non attribuisce automaticamente il diritto a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno.

Come iscriversi

Le persone interessate devono presentare apposita domanda alla Regione a in cui è compreso il proprio Comune di residenza redatta utilizzando il modello sottostante da indirizzare alla  Regione Abruzzo - Dipartimento Salute e Welfare, Via Conte di Ruvo, n. 74 - 65122 Pescara.

 
 

Data Ultima Modifica:
24 Luglio 2017