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Provincia di Chieti - Testata per la stampa

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Poteri sostitutivi

L'art. 2, comma 9-bis della legge  7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", introduce l'obbligo di individuare, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
 
Il cittadino che si relaziona con l'Amministrazione nell'ambito di un procedimento, in caso di inerzia del Dirigente o del Responsabile del procedimento competente, può rivolgersi al soggetto che detiene il potere sostitutivo, affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

La Provincia di Chieti, con delibera di Giunta Provinciale n. 240 del 24 settembre 2013, ha adottato un documento che attribuisce al Segretario Generale il potere sostitutivo, nel caso di inerzia del Dirigente competente.

L'attribuzione dei poteri sostitutivi non comporta ulteriori oneri per l'Ente.


Per rivolgersi al Segretario generale in caso di inerzia del Dirigente o del Responsabile del procedimento competente:
Provincia di Chieti
Segretario Generale
Corso Marrucino, n. 97
66100 CHIETI
Tel.: 0871.4081 - 0871.408.2234
e-mail: segretario.generale@provincia.chieti.it

 
 

Data Ultima Modifica:
15 Agosto 2022