Provincia di Chieti - Testata per la stampa

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. 
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

 (350.7 KB)Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229 Legge n. 197/2022 (350.7 KB).

Comunicazioni fondo di garanzia dei debiti commerciali

 (118.07 KB)Assenza obbligo di accantomaneto anno 2023 (118.07 KB).
 (117.4 KB)Assenza obbligo di accantomaneto anno 2022 (117.4 KB).
 (98.51 KB)Assenza obbligo di accantomaneto anno 2021 (98.51 KB).

Piano degli indicatori di bilancio 2017

 (247.95 KB)Piano degli indicatori di bilancio 2017 (247.95 KB).
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito