Provincia di Chieti - Testata per la stampa

Telefono e posta elettronica

Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni In vigore dal 23 giugno 2016 1. 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) (...);
b) (...); 
c) (...);
d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

 
 
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