L'art. 13, c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni:
Art. 13Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni In vigore dal 23 giugno 2016 1.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) (...);
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;