Provincia di Chieti - Testata per la stampa

Rilascio di licenze di trasporto di cose in conto proprio

 

Sintesi descrittiva del procedimento

Il trasporto  eseguito da persone fisiche ovvero giuridiche, enti privati o pubblici, per esigenze proprie è subordinato al rilascio di licenza in conto proprio da parte della Provincia per ciascun veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 Kg in disponibilità dell'Impresa, ai sensi dell'art. 32 della L. 6 giugno 1974 n. 298.
La Provincia di Chieti è competente per il rilascio di licenze alle Imprese aventi sede nel territorio provinciale.
Chi intende ottenere una licenza per il trasporto di cose in conto proprio, in quanto titolare o legale rappresentante dell'impresa, presenta alla Provincia apposita domanda corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa. Le condizioni occorrenti per qualificare l'attività svolta in conto proprio sono fissate dall'art. 31 della L.298/1974; in particolare, il trasporto deve costituire un'attività complementare o accessoria a quella principale esercitata e deve avvenire con mezzi in disponibilità dell'impresa in base alla normativa vigente.
L'Ufficio svolge una fase istruttoria in cui viene esaminata e valutata la documentazione inviata; il procedimento può essere sospeso se dall'esame della documentazione risultasse necessaria un'integrazione. Se l'esito dell'istruttoria è positivo l'ufficio rilascia la licenza entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. L'attività deve essere esercitata con riferimento ai contenuti del D.P.R. 16.9.1977 n. 783. Si precisa che la L. 298/74 non si applica agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 T. (6000 Kg) ex art. 83 del Nuovo Codice della strada.
Chi è già titolare di licenza in conto proprio, presenta istanza alla Provincia per il rilascio di nuova licenza nelle ipotesi di variazioni relative al trasferimento della sede legale, al mezzo, alla scadenza della provvisorietà e ad altre circostanze, intervenute in corso di attività. Con particolare riferimento al veicolo utilizzato, l'Impresa dovrà presentare alla Provincia la richiesta di nuova licenza per le seguenti variazioni:
- sostituzione del mezzo;
- variazione di portata utile del veicolo;
- acquisto di ulteriore mezzo da adibire al conto proprio;
- perdita/deterioramento della targa del veicolo o dei documenti di circolazione, nonché della relativa licenza in conto proprio.
Nell' ipotesi di variazione societaria rilevante, che comporti la nascita di un nuovo soggetto con partita IVA differente, l'Ufficio provvede alla cancellazione dall'elenco dell'impresa già titolare e all'attribuzione di un nuovo numero di iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio per la nuova Impresa.
Nell'ipotesi di perdita dei requisiti di cui all'art. 32 della L. 298/1974, previsti per il rilascio della licenza in conto proprio, l'Ufficio procede alla revoca della licenza, ai sensi dell'art. 36 della normativa citata.

Le licenze possono essere provvisorie o definitive. La licenza provvisoria viene rilasciata alle imprese di nuova costituzione che, per motivi di tempo, non hanno ancora presentato la prima dichiarazione dei redditi, mentre la licenza definitiva vengono rilasciate a chi è gia da tempo in attività e dimostra di aver presentato regolare dichiarazione dei redditi.
 
La licenza provvisoria ha validità di 18 mesi e deve essere convertita in definitiva  prima della scadenza dimostrando di aver provveduto ad effettuare la prima dichiarazione dei redditi.

Esoneri

Così come disposto dall'art 30 comma 2 della legge 06/06/1974 n.298 non sono soggette alle norme che regolamentano il Trasporto delle merci in Conto Proprio:
a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate,ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
b) gli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
c) gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi.Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunità Economica Europea;
d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradalie tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che,a giudizio del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;
e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori,autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame,in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;
g) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;
h) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa.

Tutti coloro che intendono avvalersi dell'esenzione, così come previsto dall'art. 3 del  DPR 783/77 (Esenzione dalla disciplina degli autotrasportatori di cose)  devono comunque presentare alla Provincia una istanza, in duplice copia, per il riconoscimento della stessa.
Il modulo per la domanda tipo (Mod_TCP_Richiesta esenzione) è presente nella sezione "Modulistica"

Principale normativa di Riferimento

Referenti

Addetta al servizio: Franca Pace
Tel: 0871.408201
Cell. 331.2671385
Email: f.pace@provincia.chieti.it
Addetta al Servizio: Raffaella Paradiso
Tel: 0871.408311
Cell: 331.2670514
Email: r.paradiso@provincia.chieti.it

PEC: protocollo@pec.provincia.chieti.it

Sede

L'ufficio ha sede in
Corso Marrucino, 97
66100 Chieti

Orario di ricevimento

L'ufficio è aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00
 
Per esigenze particolari,  chiamando l'addetto si può concordare un orario di ricevimento alternativo

News

Per tutte le notizie del settore Trasporti  clicca quì

Suggerimenti per la presentazione dell'istanza

L'invio dei documenti relativi alle pratiche di Trasporto Merci in Conto proprio e le comunicazioni con il personale addetto all'espletamento dell'istruttoria avvengono a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.provincia.chieti.it in quanto con decreto n. DP -22 del 05/03/2020 il presidente della Provincia ha disposto l'adeguamento del Sistema documentale dell'Ente, al fine di garantire un corretto flusso della corrispondenza in arrivo e in uscita.
Al fine di agevolare gli operatori addetti all'assegnazione della posta in arrivo, nonché successivamente per un più rapido esame delle pratiche e successiva archiviazione delle stesse, si invita ad effettuare una scansione di tutte le pagine della domanda e di tutti gli allegati generando un unico file. La scansione deve essere effettuata a bassa risoluzione per limitarne il "peso" ed in formato PDF. Nell'OGGETTO della e-mail riportare dati chiari e precisi, come da esempio sottoelencato:

OGGETTO: - CONTO PROPRIO - nome dell'impresa che richiede la licenza - Nome dell'agenzia delegata
Nel corpo del messaggio descrivere in modo dettagliato ciò che si intende richiedere o comunicare

Sarà necessario, a seconda del caso, scaricare il materiale occorrente dalla sezione"Modulistica".
L'istanza deve essere compilata in ogni sua parte, tenuto conto che le dichiarazioni sostitutive in essa contenute sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 (T.U. sulla documentazione). Eventuali variazioni, correzioni e/o integrazioni alle dichiarazioni rese nell'istanza, devono essere obbligatoriamente effettuate da chi la sottoscrive sempre con dichiarazione sostitutiva (non semplicemente inviando la pagina modificata)

Si avvisa che la mancata compilazione di una o più parti della modulistica, nonché degli allegati, comporta automaticamente la sospensione dell'istruttoria dell'istanza.

Documenti/modulistica/modelli di autodichiarazioni da utilizzare

Si precisa che questa Amministrazione ha predisposto un modello unico di Istanza ( Mod_TCP_Istanza rilascio licenza) che deve essere utilizzato per qualsiasi fattispecie (cambio indirizzo, cambio portata e qualsiasi modifica intervenuta alla ditta o al mezzo), nonché un modello istanza cumulativa ( Mod _TCP_Istanza rilascio licenza_CUMULATIVA). Per istanza cumulativa si intende la domanda contestuale per più mezzi contemporaneamente, (massimo 10 mezzi) in capo alla stessa impresa per lo stesso motivo ed i medesimi codici cose ed attività. In tal caso i diritti a favore della Provincia possono essere effettuati in un'unica soluzione.

E' consigliabile leggere attentamente il documento "Lista Documenti da produrre per licenza conto proprio" al fine di compilare correttamente l'istanza ed allegare tutta la documentazione necessaria nei modi e nei tempi stabiliti dal Responsabile del Servizio.

 (36.24 KB)Lista Documenti da Produrre per Licenza Conto Proprio (36.24 KB).
 (92.77 KB)Mod_TCP_Istanza rilascio licenza (92.77 KB).
 (100.02 KB)Mod _TCP_Istanza rilascio licenza _CUMULATIVA (per più mezzi contemporaneamente, max 10 mezzi) (100.02 KB).
 (40.27 KB)Mod _TCP_Elenco Conduttori (40.27 KB).
 (42.36 KB)Mod _TCP_Elenco mezzi e macchinari (42.36 KB).
 (22.2 KB)Mod _TCP_Aziende_Agricole_Familiare (22.2 KB).
 (37.82 KB)Mod _TCP_Aziende_Agricole_Titolare (37.82 KB).
 (24.68 KB)Mod _TCP_Disponibilità terreni_Titolare (24.68 KB).
 (44.01 KB)Mod _TCP_Merci Pericolose_Titolare (44.01 KB).
 (81.23 KB)Mod _TCP_Merci_Pericolose_Consulente (81.23 KB).
 (24.44 KB)Mod _TCP_Richiesta esenzione (24.44 KB).
 (46.99 KB)Mod _TCP_Rifiuti (46.99 KB).
 (36.78 KB)Mod _TCP_Varie(per usi diversi) (36.78 KB).
 

Tempistica

Il tempo massimo per l'erogazione del servizio è di 30 giorni; normalmente però le licenze vengono rilasciate in un tempo medio di una settimana - dieci giorni, a seconda del tipo di licenza o della eventualità che l'istanza risulti incompleta e quindi necessiti di integrazioni.

Costi

Come specificato anche all'interno del documento "Lista documenti da produrre per licenza conto prorpio" posto nella sezione "Modulistica", i costi per la procedura di rilascio della licenza sono:
 - nr. 2 marche da bollo da €16,00 di cui una da applicare sul modello istanza rilascio licenza e l'altra da consegnare all'ufficio che provvederà ad attaccarla sulla licenza al  momento del rilascio (la seconda marca può anche essere portata a mano il giorno del ritiro della licenza)
 - Un versamento di €26,00 per spese di istruttoria da effettuare sul c/c num. 14666663 intestato a "Amministrazione Provinciale di Chieti - Servizio Concessioni Stradali" 66100 Chieti . Causale "Conto Proprio"

Materiali Utili

Di seguito sono inseriti i file che contengono la lista di Codifica Attività e Cose e la lista di Codifica Classi di Cose, predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; inoltre si può consultare  l'elenco degli Studi di Consulenza.

 (39.3 KB)Codifica Attività e Cose (39.3 KB).
 (65.8 KB)Codifica Classi di Cose (65.8 KB).

Link utili

Ministero mdelle Infrastrutture e dei Trasporti - Sezione Autotrasporto.
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito